|

Questa
organizzazione internazionale, sorta nel 1973
con la Conferenza di Washington, ed a cui
attualmente aderiscono circa 150 Stati, si è
data lo scopo di preservare in habitat il
prelievo di specie considerate in pericolo di
estinzione quali sono quelle elencate in calce
dell'Appendice I. Gli accordi contenuti nella
risoluzione sono entrati in vigore il primo
luglio 1975. Per queste piante esiste il divieto
più assoluto di prelievo e di vendita a meno che
non si tratti di soggetti muniti di
dichiarazione di riproduzione artificiale
fornita dai produttori e rilasciata
dall'Autorità competente dal paese di
provenienza. Spesso è anche richiesto da alcuni
paesi importatori il certificato fitosanitario
rilasciato dal paese esportatore. Tuttavia
all'interno della CEE tutte le piante possono
circolare liberamente purché accompagnate dal
citato certificato fitosanitario.
In Appendice
II sono riportate le specie attualmente non
minacciate di estinzione, ma in pericolo se non
soggette a regolamentazione. Per l'acquisto
occorre munirsi di permesso rilasciato dal paese
esportatore in quanto se ne controlla il
commercio.
L'Appendice
III (non in elenco) comprende specie non in
pericolo di estinzione. Riguarda piante di cui
almeno un paese C.i.t.e.s. ha chiesto
l'assistenza al fine di controllarne il
commercio e delle quali possono prevedere una
regolamentazione diversa.
In Italia la
legge è in vigore
dal 1980 mentre dal
1992 vige la legge
del 7 febbraio 1992
n.150 nella quale
vengono riportate le
sanzioni a seguito
della violazione
delle disposizioni
della Convenzione di
Washington.
Legge 7
febbraio 1992, n. 150.
Disciplina dei reati
relativi
all'applicazione in
Italia della convenzione
sul commercio
internazionale delle
specie animali e
vegetali in via di
estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo
1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n.
874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82, e
successive
modificazioni, nonché
norme per la
commercializzazione e la
detenzione di esemplari
vivi di mammiferi e
rettili che possono
costituire pericolo per
la salute e l'incolumità
pubblica.
Pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n° 44
del 22 febbraio 1992.
Art.
1.
Chiunque in
violazione di quanto
previsto dal decreto
del Ministro del
commercio con
l'estero del 31
dicembre 1983,
pubblicato nel
supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
n. 64 del 5 marzo
1984 , importa,
esporta o riesporta,
sotto qualsiasi
regime doganale,
vende, espone per la
vendita, detiene per
la vendita, offre in
vendita, trasporta,
anche per conto
terzi, o comunque
detiene esemplari di
specie indicate
nell'allegato A,
appendice I, e
nell'allegato C,
parte I, del
regolamento (CEE) n.
3626/82 del
Consiglio del 3
dicembre 1982, e
successive
modificazioni , è
punito con le
seguenti sanzioni:
- arresto da tre
mesi a un anno o
ammenda da lire
quindici milioni a
lire duecento
milioni; in caso di
recidiva, arresto da
tre mesi a due anni
e ammenda da lire
quindici milioni a
sei volte il valore
degli animali,
piante, loro parti o
prodotti derivati
oggetto della
violazione. Se
trattasi di impresa
commerciale alla
condanna consegue la
sospensione della
licenza da un minimo
di sei mesi ad un
massimo di diciotto
mesi.
------
Art. 2.
Chiunque, in
violazione di quanto
previsto dal decreto
del Ministro del
commercio con
l'estero del 31
dicembre 1983,
pubblicato nel
supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
n. 64 del 5 marzo
1984, importa,
esporta o riesporta,
sotto qualsiasi
regime doganale,
vende, espone per la
vendita, detiene per
la vendita, offre in
vendita, trasporta,
anche per conto
terzi, esemplari di
specie indicate
nell'allegato A,
appendici II e III -
escluse quelle
inserite
nell'allegato C,
parte I - e
nell'allegato C,
parte 2, del
regolamento (CEE) n.
3626/82 del
Consiglio del 3
dicembre 1982, e
successive
modificazioni, è
punito con le
seguenti sanzioni:
- ammenda da lire
venti milioni a lire
duecento milioni;in
caso di recidiva,
arresto da tre mesi
a un anno o ammenda
da lire venti
milioni a quattro
volte il valore
degli animali,
piante, loro parti o
prodotti derivati
oggetto della
violazione. Se
trattasi di reato
commesso
nell'esercizio di
attività di impresa,
alla condanna
consegue la
sospensione della
licenza da un minimo
di quattro mesi ad
un massimo di dodici
mesi.
|
|
|
La presente lista è in vigore dal 3
Maggio 2007
|
Un funzionale ed aggiornato
database di tali specimen è consultabile on line al sito
ufficiale
www.cites.org sotto l'indicazione "Resources-species
database- flora (per le piante) o fauna (per gli animali)"
indicando sempre il NOME SCIENTIFICO nei campi dove
richiesto.
Si invitano collezionisti ed appassionati a non
acquistare piante d'importazione che depauperano
l'ambiente di origine: un patrimonio naturale
che è di tutti. Portate a casa, spesso non
sopravvivono a lungo, in quanto non acclimatate
e, nella migliore delle ipotesi, si deformano e
se mai fioriscono lo fanno in maniera stentata.
La strada da seguire è quella della semina, che
seppure lenta è dispensatrice di grandi
soddisfazioni. Chi non è in grado di seminare
può acquistare piante da vivaisti di cui conosce
la serietà e sa che i soggetti in vendita
derivano da riproduzione artificiale.
|
Appendice I |
Appendice II |
Appendice III |
|
AGAVACEAE |
|
Agave arizonica
|
|
|
|
Agave parviflora
|
|
|
|
|
Agave victoriae-reginae
#1 |
|
|
Nolina interrata
|
|
|
|
APOCYNACEAE |
|
|
Hoodia
spp.
#9 |
|
|
|
Pachypodium
spp.
#1
(eccetto le specie incluse in App.I)
|
|
|
Pachypodium ambongense
|
|
|
|
Pachypodium baronii
|
|
|
|
Pachypodium decaryi
|
|
|
|
BROMELIACEAE piante dell’aria, bromelias |
|
|
Tillandsia harrisii
#1 |
|
|
|
Tillandsia kammii
#1
|
|
|
|
Tillandsia kautskyi
#1 |
|
|
|
Tillandsia mauryana
#1 |
|
|
|
Tillandsia sprengeliana
#1 |
|
|
|
Tillandsia sucrei
#1 |
|
|
|
Tillandsia xerographica
#1 |
|
|
CACTACEAE
Cacti |
|
|
CACTACEAE spp.7
#4 (eccetto le specie incluse in
App. I) |
|
|
Ariocarpus
spp.
|
|
|
|
Astrophytum asterias
|
|
|
|
Aztekium ritteri
|
|
|
|
Coryphantha werdermannii
|
|
|
|
Discocactus
spp.
|
|
|
|
Echinocereus ferreirianus
ssp.
lindsayi
|
|
|
|
Echinocereus schmollii
|
|
|
|
Escobaria minima
|
|
|
|
Escobaria sneedii
|
|
|
|
Mammillaria pectinifera
|
|
|
|
Mammillaria solisioides
|
|
|
|
Melocactus conoideus
|
|
|
|
Melocactus deinacanthus
|
|
|
|
Melocactus glaucescens
|
|
|
|
Melocactus paucispinus
|
|
|
|
Obregonia denegrii
|
|
|
|
Pachycereus militaris
|
|
|
|
Pediocactus bradyi
|
|
|
|
Pediocactus knowltonii
|
|
|
|
Pediocactus paradinei
|
|
|
|
Pediocactus peeblesianus
|
|
|
|
Pediocactus sileri
|
|
|
|
Pelecyphora
spp.
|
|
|
|
Sclerocactus brevihamatus
ssp.
tobuschii
|
|
|
|
Sclerocactus erectocentrus
|
|
|
|
Sclerocactus glaucus
|
|
|
|
Sclerocactus mariposensis
|
|
|
|
Sclerocactus mesae-verdae
|
|
|
|
Sclerocactus nyensis
|
|
|
|
Sclerocactus papyracanthus
|
|
|
|
Sclerocactus pubispinus
|
|
|
|
Sclerocactus wrightiae
|
|
|
|
Strombocactus
spp.
|
|
|
|
Turbinicarpus
spp.
|
|
|
|
Uebelmannia
spp.
|
|
|
|
CRASSULACEAE Dudleyas |
|
|
Dudleya stolonifera
|
|
|
|
Dudleya traskiae
|
|
|
DIDIEREACEAE Alluaudias, didiereas |
|
|
DIDIEREACEAE spp.
#1 |
|
|
DIOSCOREACEAE |
|
|
Dioscorea deltoidea
#1 |
|
|
DROSERACEAE |
|
|
Dionaea muscipula
#1 |
|
|
EUPHORBIACEAE |
|
|
Euphorbia
spp.
#1
(specie succulente eccetto quelle
incluse in App.. Cultivar
artificialmente propagate di
Euphorbia trigona, specie
artificialmente propagate di
crestate o colori mutanti
Euphorbia lactea, quando
innestate o radici propagate
artificialmente di Euphorbia
neriifolia, e specie
artificialmente propagate di
cultivars di Euphorbia
‘Milii’ |
|
|
Euphorbia ambovombensis
|
|
|
|
Euphorbia capsaintemariensis
|
|
|
|
Euphorbia cremersii
(inclusa la forma viridifolia
e la var. rakotozafyi)
|
|
|
|
Euphorbia cylindrifolia
(Inclusa la spp. tuberifera)
|
|
|
|
Euphorbia decaryi
(incluse le vars. ampanihyenis,
robinsonii e spirosticha)
|
|
|
|
Euphorbia francoisii
|
|
|
|
Euphorbia moratii
(incluse le vars. antsingiensis,
bemarahensis e multiflora)
|
|
|
|
Euphorbia parvicyathophora
|
|
|
|
Euphorbia quartziticola
|
|
|
|
Euphorbia tulearensis
|
|
|
|
FOUQUIERIACEAE |
|
|
Fouquieria columnaris
#1 |
|
|
Fouquieria fasciculata
|
|
|
|
Fouquieria purpusii
|
|
|
|
LILIACEAE
Aloes |
|
|
Aloe
spp.
#1
(eccetto le specie incluse in App.I
.Escluse anche Aloe vera, e
Aloe barbadensis non incluse
nelle appendici) |
|
|
Aloe albida
|
|
|
|
Aloe albiflora
|
|
|
|
Aloe alfredii
|
|
|
|
Aloe bakeri
|
|
|
|
Aloe bellatula
|
|
|
|
Aloe calcairophila
|
|
|
|
Aloe compressa
(incluse le vars.
paucituberculata, rugosquamosa e
schistophila) |
|
|
|
Aloe delphinensis
|
|
|
|
Aloe descoingsii
|
|
|
|
Aloe fragilis
|
|
|
|
Aloe haworthioides
(inclusa la var. aurantiaca)
|
|
|
|
Aloe helenae
|
|
|
|
Aloe laeta
(inclusa la var maniaensis)
|
|
|
|
Aloe parallelifolia
|
|
|
|
Aloe parvula
|
|
|
|
Aloe pillansii
|
|
|
|
Aloe polyphylla
|
|
|
|
Aloe rauhii
|
|
|
|
Aloe suzannae
|
|
|
|
Aloe versicolor
|
|
|
|
Aloe vossii
|
|
|
|
PORTULACACEAE Lewisias, portulacas |
|
|
Anacampseros
spp.
#1 |
|
|
|
Avonia
spp.
#1 |
|
|
|
Lewisia serrata
#1
|
|
|
WELWITSCHIACEAE Welwitschia |
|
|
Welwitschia mirabilis
#1 |
|
|
7
Artificially
propagated specimens of the following hybrids and/or
cultivars are not subject to the provisions of the
Convention:
– Hatiora x graeseri
– Schlumbergera x buckleyi
– Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera truncata
(cultivars)
– Cactaceae spp. colour mutants lacking chlorophyll, grafted
on the following grafting stocks: Harrisia 'Jusbertii',
Hylocereus trigonus or Hylocereus undatus
– Opuntia microdasys (cultivars).
________________
I. S. I.
International Succulent Institut.
Propone ogni anno una lista di piante ed
innesti a prezzi ridotti, comprendente
anche piante in via di estinzione.
_______________
I. O. S.
International
Organization for Succulent plant study.
Costituita nel 1950, comprende oltre 250
membri di 30 paesi, si prefigge di
mettere ordine nella intricata materia
della nomenclatura delle piante grasse.
In occasione del 17° Congresso tenutosi
a Francoforte dal 10 al 16 giugno 1984 è
stato presentato il nuovo codice di
comportamento qui riprodotto.
Codici di
comportamento
Per il
collezionista in natura
Prima di raccogliere qualsiasi
pianta:
- informatevi su quali siano le
disposizioni locali in merito alla
raccolta delle piante e quali siano le
specie protette.
- Informate delle vostre intenzioni le
organizzazioni locali preposte.
Perciò:
- osservate le limitazioni su quanto
andate a raccogliere (specie, numero di
esemplari, tipo di materiale: semi,
talee, piante ecc.). Nei limiti del
possibile raccogliete semi, polloni,
talee, ma non la piante intera.
- Non raccogliete piante mature che
produrranno semi. Permettono la
sopravvivenza della popolazione naturale
e con difficoltà possono essere
acclimatate in coltivazione.
- Raccogliete con discrezione: non
lasciate intendere alle popolazioni
locali che le piante possono essere
oggetto di commercio, non
incoraggiatele, né pagatele affinché
raccolgano per voi.
- Prendete nota durante la raccolta
della località esatta, altitudine,
vegetazione associata, suolo, data della
raccolta, associate al materiale un
vostro numero di collezione (field
number). Valutate il numero degli
individui, l'estensione della
popolazione, il numero di semi prodotti
e la frequenza di piante da seme.
- Annotate eventuali minacce
all'habitat: pascolo, coltivazioni,
espansione urbana, costruzione di
strade.
- Scattate fotografie di quanto avete
raccolto e/o conservate qualche
esemplare da essiccare e tenere in
erbario. Fornite questo materiale
corredato di informazioni ad appropriate
istituzioni.
- NON sottovalutate quanto avete
osservato: costituiranno un valido
contributo alla scienza ed alla
conservazione.
- Se pensate di raccogliere a fini
commerciali: NON FATELO.
- Se pensate di vendere qualche soggetto
per ripagarvi del costo del viaggio: NON
FATELO.
- Se raccogliete per ricerca e studio,
ottenetene prima il consenso (o
preferibilmente la collaborazione delle
autorità scientifiche competenti, come
ad esempio il dipartimento
universitario, del paese visitato.
- Se pensate: "solo due o tre
piante...", considerate che altri
potrebbero pensare la stessa cosa
domani, dopodomani .....
Per
gli importatori privati e commerciali
- NON importate piante raccolte in
natura anche se fornite di licenza di
esportazione eccetto che per la
propagazione e la produzione di semi. In
tal caso accertatevi delle credenziali
del fornitore e assicuratevi che siano
legali.
- Osservate le leggi nazionali ed
internazionali su import ed export.
Per i
vivaisti
- Vendete solo piante riprodotte da
seme, talea, ecc.; NON pubblicizzate e
NON vendete per alcun motivo piante
raccolte in natura anche se ne avete
l'autorizzazione.
- Adoperatevi per la propagazione di
piante rare di origine controllata e
distribuitele alle collezioni di Riserva
o di Riferimento.
- Conservate più di un clone delle
specie rare, anche se autofertili, per
la produzione di seme.
- Tenete un inventario che documenti
l'origine di quanto avete in
coltivazione specialmente se con field
number o dati sul luogo di provenienza e
fornite questi dati agli acquirenti.
Per i
collezionisti in casa
- Conducete una buona coltivazione,
e non fate della dimensione e della
rarità della collezione il vostro
obiettivo principale.
- NON comprate alcuna pianta senza la
certezza che sia stata riprodotta in
coltivazione; non dimenticate che le
vostre scelte influenzeranno il mercato
delle vendite.
- Traete motivo di soddisfazione dalle
semine. Alcune specie metteranno alla
prova la vostra abilità e pazienza e vi
ricompenseranno in eguale misura.
- Annotate quando e da chi avete
ricevuto le piante o i semi e richiedete
al vostro fornitore i dati: field number
e località; sono dati importanti per un
collezionista serio tanto quanto lo è il
nome della pianta.
- Cercate di riprodurre il materiale
raro e documentato e distribuitelo agli
appassionati. E' una vecchia regola: per
conservare una pianta, regalala.
- Informate uno degli enti preposti se
avete il sospetto che qualche
rivenditore infranga la legge.
Per le
società ed i club
- Sostenete queste regole quale
guida per un comportamento serio e
responsabile.
- NON accogliete sulle vostre
pubblicazioni la pubblicità rivolta alla
vendita di piante raccolte in natura.
- Date pubblicità alle leggi nazionali
ed internazionali sulla importazione,
esportazione e commercio di piante.
- Sostenete e sponsorizzate misure per
proteggere in habitat le specie rare e/o
minacciate.
Per i
giudici ed i comitati di mostre
- Comprendete nelle mostre alcune
categorie per piante ottenute da seme
direttamente dagli espositori.
- NON permettete che piante comprese
nell'appendice I CITES siano esposte con
carattere competitivo, tranne il caso
che siano state ottenute da seme o altro
sistema moltiplicativo.
- Preferite piante ben coltivate da seme
a quelle raccolte in natura. Controllate
che le piante importate (o
presumibilmente tali) siano ben radicate
ed acclimatate. |
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